Normativa linee vita Toscana

L’obbligo di installare linee vita in Toscana risale al 2005. La Toscana è stata la prima regione a proporre un provvedimento che renda necessaria l’installazione di “dispositivi anticaduta permanenti” sui tetti degli edifici in concomitanza con la realizzazione di nuove costruzioni o con interventi di manutenzione straordinaria.

Mentre nell’articolo precedente abbiamo fornito le informazioni di base sulle linee vita, in questa occasione riassumiamo l’evoluzione della normativa della Regione Toscana trattando i seguenti argomenti:

  1. Le prime leggi per le linee vita in Toscana
  2. Il regolamento regionale in vigore
  3. In quali situazioni è obbligatorio installare attualmente una linea vita in Toscana

1. Le prime leggi per le linee vita in Toscana

La legge regionale è del 2005

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio

Capo III – Disciplina dei Procedimenti

Art.82 Disposizioni generali

13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza

14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.

15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.

La legge appena citata è stata corredate da un primo regolamento tecnico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  23.11.05, n. 62/R Regolamento di attuazione dell’art.82, comma 16, della L.R. 3.01.05, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Nel regolamento viene stabilito che è compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione la redazione di un insieme di documenti denominati Elaborato Tecnico della Copertura (spesso abbreviato come ETC) tra i quali una planimetria con indicazione dei dispositivi, una relazione di valutazione della struttura di installazione ed il calcolo della resistenza del sistema di fissaggio degli ancoraggi. Per gli installatori viene inoltre prevista la compilazione di una dichiarazione di conformità di installazione secondo le indicazioni di progetto e le schede fornite dai fabbricanti dei dispositivi di ancoraggio. Per gli ancoraggi da installare sulle coperture sono stati inseriti i riferimenti alla norma tecnica UNI EN 795.

2. Il regolamento per le linee vita in vigore

Nel 2013 il vecchio regolamento è stato sostituito da un nuovo regolamento tecnico regionale 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 75/R Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Sul questo nuovo documento legislativo non ci sono più le indicazioni di conformità alla norma tecnica UNI EN 795 (che ne frattempo è stata modificata ed affiancata da una nuova norma – UNI 11578) Sono state inserite inoltre indicazioni in più, che devono essere presenti nell’elaborato tecnico della copertura quali le altezze libere di caduta sui lati della copertura e l’indicazione delle zone del tetto non calpestabili.

Sul nuovo regolamento si indica inoltre la priorità per la scelta di dispositivi che consentano la presenza in sicurezza sul luogo di lavoro di più operatori, per poter condurre, in caso di caduta, le procedure di recupero.

Il nuovo regolamento sulle linee vita della Regione Toscana delimita inoltre il proprio campo di applicazione a dei casi specifici, indicando anche precisi casi di esclusione

3. In quali situazioni è obbligatorio installare una linea vita in Toscana

Il regolamento in vigore indica che si installino dispositivi di prevenzione e protezione dalle cadute dall’alto in occasione della costruzione di nuove opere o di manutenzioni straordinarie ad opere esistenti, quando l’intervento riguardi piani di copertura con altezza superiori ai 2 metri  Vengono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione i seguenti interventi:

  • Opere di manutenzione ordinaria che riguardano la riparazione il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • I pergolati e le coperture a carattere temporaneo di manufatti  riconducibili alle casistiche di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 (…opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni).
  • I tetti che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri misurata dal punto più alto rispetto al piano sottostante.
  • I tetti sui quali gli interventi impiantistici non siano compresi nelle seguenti tipologie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
  • I tetti privi di impianti tecnologici e sui quali il dislivello tra il punto più alto ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non superi i 4 metri.  Non decade comunque l’obbligo di predisporre l’elaborato tecnico della copertura, se inoltre in seguito venissero installati impianti tecnologici nell’occasione andrebbero predisposte le misure di prevenzione e protezione dalle cadute.

Nell’articolo che segue esaminiamo i documenti che devono essere presenti quando si installa e quando si utilizza una linea vita in Toscana

Linee vita in Toscana – Normativa